Riforma articolo 75

Giugno 23, 2009

Art. 75 (In grassetto le parti modificate. In corsivo tra parentesi le parti rimosse.)

Testo originale

È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Testo da modificare

E’ indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono 1 milione di elettori [cinquecentomila elettori]  o cinque Consigli regionali.

È indetto referendum popolare per deliberare la proposizione di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono 2 milione di elettori.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata [se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e] se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.